LE NUOVE FRONTIERE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - Emmetag

Alla fine del XX secolo si assiste all’insorgenza di diverse crisi alimentari, tra le più rilevanti: BSE (encefalopatia spongiforme bovina o  nota più comunemente come “mucca pazza”), diossine e OGM (organismi geneticamente modificati),  che hanno dettato una svolta in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza alimentare. Tali scenari hanno dimostrato la debolezza dell’organizzazione della comunità europea nell’ambito della sicurezza alimentare, delineando una nuova prospettiva d’azione, come sancito dal Libro Verde nel 1997, in cui è contenuto un nuovo orizzonte di riflessione circa le normative degli anni in esame e stabilendone un futuro miglioramento.

Di fatto, stabilisce i principi generali della legislazione alimentare nell’Unione Europea e disciplina la normativa sull’evoluzione del diritto alimentare. Negli anni 2000 viene redatto il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, in cui è insito il seme di un nuovo quadro giuridico, tale da abbracciare le seguenti tematiche: comunicazione con i consumatori; legislazione competente; rintracciabilità; analisi del rischio; sistemi di monitoraggio e di allarme rapido (RASFF). La stesura di tali libri nasce dalla pericolosità delle matrici alimentari, visti come veicoli dipatogenicità microbica e dalla necessità di una legislazione più trasparente e comunicativa verso la categoria dei consumatori, che ignari, vanno incontro a diversi focolai di malattie a trasmissione alimentare (food-bornillness).

L’evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti  ha permesso alla Commissione Europea di considerare come priorità strategica il raggiungimento di standard più elevati possibili di sicurezza alimentare, raggiunti nel 2002, con l’entrata in vigore del reg.(CE) n.178 del 28 gennaio, nota anche come “General Food Law”. Gli articoli più importanti del reg. (CE) n.178/2002 sono:

  1. art.3: in cui si definisce il pericolo o elemento di pericolo, inteso come agente biologico, chimico o fisico, contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;
  2. art.5: ingloba i regolamenti che costituiscono il “pacchetto igiene” e il regolamento 2073 sui criteri microbiologici. I regolamenti che dettano il “pacchetto igiene” sono entrati in vigore nel 2004 e sono il reg. 852/2004 che tratta dell’igiene dei prodotti alimentari, il reg.853/2004 che verte sulle norme specifiche per gli alimenti di origine animale, il reg.854/2004 che tratta delle norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il reg.882/2004 che verte sui controlli ufficiali effettuati su mangimi, salute e benessere degli animali. Il reg.(CE) 2073/2005 disciplina i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, modificato nel 2007, con il reg. (CE) 1441.
  3. art.6: in cui ci si focalizza sull’analisi del rischio, che ai fini del regolamento, viene inteso come approccio sistematico suddiviso in valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio. Il rischio, a differenza del pericolo, è funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo. La correlazione tra rischio, gravità e pericolo può essere schematizzata come segue: R= G*P;
  4. art.18: in cui viene studiato l’intero iter di produzione, trasformazione e distribuzione alimentare a ritroso, seguendo un excursus dalla “tavola alla fattoria”. Questo principio è noto come rintracciabilità, la cui lavorazione e implementazione ha portato alla formulazione del reg. (UE) 1169/2011 del 25 ottobre, relativo alla etichettatura alimentare;
  5. artt.50/57: in cui si delinea il sistema di allarme rapido (RASFF) e si istituisce il reg.(UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, inglobando anche le norme sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Gli obiettivi fondamentali della legislazione prima della Comunità e poi dell’Unione Europea sono molteplici e coniugano diversi aspetti. In primis devono poter mantenere un elevato livello di protezione della salute umana con conseguenziali e adeguate garanzie di sicurezza per il consumatore,  dovendo altresì attribuire la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari al produttore, pur conservando essa stessa un carattere coerente, razionale e comprensibile.

parole di Annamaria Troccoli

scatto tratto dal web